Statuto

Unione Nazionale Operatori in Discipline Bio Naturali

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E’ costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Corfù, 80, Brescia, una libera associazione professionale denominata 
Unione Nazionale Operatori in Discipline Bio Naturali 
Per brevità, quando consentito dalla legge, la denominazione potrà essere indicata nella forma ridotta di: UNO DBN

Art. 2 - Oggetto

L’associazione, senza fini di lucro, si propone la rappresentanza, la tutela e la crescita quantitativa e qualitativa della professione di “operatore in discipline bio naturali” ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4. 
Ogni operatore in discipline bio naturali svolge la professione seguendo i dettami di una o più delle seguenti discipline o specializzazioni:

 

Art. 3 - Finalità

Le finalità dell’associazione sono:

 

Art. 4 - I Soci

Possono fare domanda di adesione all’Associazione coloro che sono in possesso di attestato di formazione, con le caratteristiche indicate nel Regolamento dell’Associazione, in una delle discipline indicate all’Art. 2. 
I soci si dividono in: Soci Operatori Professionali e Soci Ordinari.

L’iscrizione è a tempo indeterminato. Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengono, hanno diritto pieno di voto e sono obbligati al pagamento delle quote associative nella misura determinata dagli organi di governo.
La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all’Associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione; costituisce motivo di non accettazione della domanda del Socio l’aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell’Associazione.
I Soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell’Associazione facendone richiesta scritta con contestuale versamento della quota.
I nuovi Soci acquistano tale qualità all’atto della loro iscrizione sul Libro dei Soci, nelle rispettive categorie, che dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della domanda di iscrizione.
L’iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda e del versamento della quota associativa.
I nuovi Soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota associativa.

 

Art. 5 - Elenco dei Soci Operatori Professionali - ESOP

I Soci Operatori Professionali, in regola con le norme di iscrizione e con i requisiti fissati dal Regolamento dell’Associazione, potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco dei Soci Operatori Professionali costituito presso l’Associazione, con evidenza della specializzazione o delle specializzazioni acquisite. L’Elenco degli Operatori Professionali è pubblico per legge. Agli Operatori Professionali sarà rilasciata apposita attestazione conforme all’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4

 

Art. 6 - Elenco dei Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono iscritti in apposito elenco che non è pubblico.

 

Art. 7 - Obblighi dei Soci

Ogni iscritto è tenuto a:

 

Art. 8 - Quote associative

Ogni iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall’Assemblea a stabilire.

 

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati sarà sottoposto a provvedimento disciplinare emesso dal Collegio dei Probiviri ed in presenza di recidiva o di violazione molto gravi, ne proporrà l’espulsione all’Assemblea.

 

Art. 10 - Espulsione

L’espulsione può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all’Associazione su richiesta del Collegio dei Probiviri all’assemblea.

 

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

Si perde la qualità di Socio per:

Ai primi tre casi provvede direttamente il Consiglio Direttivo. L’espulsione viene deliberata dall’Assemblea dei Soci.

 

Art. 12 - Riesame

Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell’espulsione stessa, il Socio o Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Collegio del Probiviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, propone all’Assemblea ordinaria la riammissione.

 

Art. 13 - Recesso

Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Regolamento è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto, quindi, come atto di dimissioni.

 

Art. 14 - Studenti e praticanti aspiranti Soci

Gli studenti e i praticanti di una delle discipline indicate all’Art. 2 che intendono diventare soci ma che non posseggano ancora i titoli per l’accettazione della candidatura, potranno essere annotati, in qualità di aspiranti Soci, in apposito Libro in attesa di acquisire i titoli per l’iscrizione in qualità di socio.
L’annotazione nel registro verrà effettuata previa domanda scritta completa di tutti i dati richiesti e il versamento di un contributo che verrà definito annualmente dal direttivo dell’Associazione. L’annotazione nel registro e il versamento del contributo comporta permette di partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento aperte agli aspiranti Soci.

 

Art. 15 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

 

Art. 16 - Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre.
Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa.
L’Assemblea ordinaria ha l’obbligo di ratificare un Regolamento ed un Codice Deontologico e di Condotta predisposti dal Consiglio Direttivo e successivamente di richiedere eventuali modifiche al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell’attività dell’Associazione.

 

Art. 17 - Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede dell’Associazione, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell’assemblea dei Soci.
Ogni anno, comunque, entro non oltre sei mesi dalla fine dell’anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all’esame e alla delibera dei Soci:

L’Assemblea Ordinaria dei soci deve essere convocata dal Presidente entro un mese su richiesta scritta di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato, chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente.
Le Assemblee sono convocate attraverso una delle seguenti modalità: lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, fax, e-mail, PEC, sms. La convocazione va inviata entro e non oltre dieci giorni prima della data dell’assemblea ordinaria ed entro e non oltre trenta giorni prima per l’assemblea straordinaria. La convocazione viene inoltre esposta presso la sede dell’Associazione e nel sito internet della stessa.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza di seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che nomina un Segretario per la redazione dell’apposito verbale.
Le delibere sia dell’Assemblea ordinaria che dell’Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 
Ogni socio intervenuto ha diritto a un voto.
Nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Socio può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega. 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente e deliberata dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

 

Art. 18 - Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea, organo deliberativo dell’Associazione, assolve alle seguenti funzioni:

 

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente è l’organo esecutivo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:

Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri compreso tra 4 e 10, elegge al suo interno il Vicepresidente dell’Associazione, il Segretario e il Tesoriere.
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.
Il Tesoriere:

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
Il singolo consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

 

Art. 20 - Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

 

Art. 21 - Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno e firma le delibere congiuntamente al Segretario della riunione.
In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell’associazione va al Vicepresidente.
Il Presidente assume provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.

 

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l’Assemblea.
Esso è composto da un massimo di 5 membri nominati dall’Assemblea. In alternativa è possibile nominare un Revisore Unico con le stesse funzioni attribuite al Collegio dei Revisori.

 

Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati. Istruisce, su segnalazione di chiunque abbia un interesse legittimo, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito dello Statuto e del Regolamento, del Codice Deontologico e di Condotta o che venissero, comunque, meno alla correttezza professionale. In caso di recidiva ne propone l’espulsione all’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea. Nel Regolamento sono contenute le norme che regolano il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

 

Art. 24 - Sedi Regionali

L’Associazione promuove l’istituzione di sedi regionali su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell’Assemblea. In ogni sede regionale viene nominato un Responsabile che risponde direttamente al Consiglio Direttivo. Tutti gli elementi informativi delle sedi regionali sono pubblicati nel sito web dell’Associazione.

 

Art. 25 - Rapporti con Enti di Formazione Convenzionati

L’Associazione potrà creare rapporti preferenziali con realtà di formazione professionale pubbliche e private di provata serietà e di adeguato livello qualitativo che si dimostrino in sintonia con l’associazione sia in relazione ai principi generali sia alle modalità di funzionamento. L’associazione potrà, mediante un adeguato e continuo monitoraggio dell’iter formativo e delle procedure finali di valutazione degli Enti Formativi Convenzionati, validare le valutazioni finali e/o alcune attività formative delle scuole equiparandole negli effetti alle valutazioni svolte direttamente dall’associazione e/o inserendole nella propria attività di formazione continua. L’associazione eserciterà con propri esperti una continua opera di monitoraggio e valutazione sulle attività in oggetto allo scopo di verificarne l’idoneità.

 

Art. 26 - Affiliazioni

L’Associazione nella piena manifestazione della propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, allo scopo di ottimizzare i servizi forniti ai soci, di avere miglior capacità di rappresentanza e tutela in ambito nazionale, di realizzare un miglior coordinamento con analoghe strutture presenti sul territorio nazionale o in altri Stati e di realizzare le migliori sinergie con gli organismi di rappresentanza che si riconoscono negli stessi principi e modalità di funzionamento, può affiliarsi ad altra associazione, federazione o confederazione operativa a livello nazionale o soprannazionale nell’ambito delle Discipline Bio Naturali. 
L’Associazione, nella pienezza della sua autonomia, potrà concordare con l'Ente affiliante le modalità di collaborazione operativa e di contribuzione economica.

 

Art. 27 - Rappresentanza a livello nazionale e sovrannazionale

L’Associazione può delegare, in tutto o in parte, occasionalmente o con continuità all’Ente affiliante di cui all'Art. 26 l’attività di rappresentanza e tutela della professione in tutte le sedi sociali, politiche ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale; le può affidare il mandato di promuovere, in collaborazione con gli altri operatori, gruppi, associazioni, federazioni, consorzi ecc. che operano nel medesimo settore, enti che coordinino le attività di divulgazione, aggiornamento, ricerca e promozione delle D.B.N. e delle relative professioni; nonché tutte le forme di alleanza e collaborazione con le organizzazioni professionali di tutela e rappresentanza relative a tecniche e discipline affini e/o complementari che si rendano necessarie o utili . 
Queste deleghe dovranno avvenire in forma esplicita

 

Art. 28 - Scadenza degli esercizi sociali

Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 29 - Bilancio

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 30 - Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote associative e delle contribuzioni integrative, delle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e dai beni acquistati con tali somme. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 31 - Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è stabilita in 50 anni prorogabili.

 

Art. 32 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dei fini dell’Associazione verranno deliberati dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 32 Cod. Civ., con obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96.



Art. 33 - Clausola finale

Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell’Associazione, non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Regolamento, il Codice Deontologico e le leggi vigenti in materia.


Il Presidente

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